NON TUTTI I CONCORSI CON PREMI DI VALORE INFERIORE AI 25€ POSSONO CONSIDERARSI LIBERALIZZATI


NON TUTTI I CONCORSI CON PREMI DI VALORE INFERIORE AI 25€ POSSONO CONSIDERARSI LIBERALIZZATI

Negli ultimi tempi stiamo assistendo a diverse interpretazioni sulla materia dei concorsi a premi.
Alcuni cambiamenti sostanziali, seppur a favore delle Aziende promotrici, sono cambiamenti resi noti solo a livello di FAQ e non avallati da circolari ministeriali o decreti, pertanto, seppure queste direttive vengano subito recepite dalle aziende, rimane buona norma approfondire e agire con cautela.

Prendiamo in esame, ad esempio, la decisione del Ministero di lasciare liberi quei concorsi, senza obbligo di acquisto, che mettono in palio premi di valore inferiore ai 25€.
Sicuramente questo è un grande vantaggio per le aziende; occorre però approfondire i casi in cui ciò è veramente possibile e i casi in cui non lo è.

Le iniziative che, oltre a premi di valore inferiore ai 25,82€, mettono in palio anche premi di valore superiore ai 25,82€ rientrano ancora nei concorsi, così come ad esempio le iniziative che, pur mettendo in palio premi di valore inferiore a 25,82€ prevedono anche un vincolo di acquisto ai fini della partecipazione.
In tali casi quindi rimane necessario predisporre il regolamento, la fidejussione e tutti i documenti necessari ai fini del deposito della pratica al Ministero.

Ma come è arrivato il Ministero a stabilire che 25,82€ debba essere il valore limite per considerare un’iniziativa premiale libera?

In passato per determinare il valore minimo si faceva riferimento all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077, per cui il valore da considerare era quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Successivamente, sono stati considerati di minimo valore beni di importo inferiore ad 1€.
Oggi invece si è deciso di prendere in considerazione il parere pervenuto al Ministero il 10 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate con cui ha chiarito che:

“in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti”.

In base a tale parere, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di equiparare i beni di valore inferiore ai €25,82 quali beni di minimo valore.
In sostanza quindi se il bene acquistato dall’azienda e dato in omaggio ha un valore inferiore ai 25,82€ può considerarsi fiscalmente deducibile, e per questo motivo l’iniziativa che lo vede in palio è esclusa dalle manifestazioni a premi soggette a tassazione.